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Modalità e Criteri di Valutazione della Condotta

Nell’ordinamento scolastico italiano s’intende per condotta il comportamento dell’alunno nel contesto scolastico e, come tale, è oggetto di valutazione in base “ad un giudizio complessivo sul comportamento, sulla frequenza e sulla diligenza”.

 L’articolo 1 del D.M n. 5 del 16 gennaio 2009 (“Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”) risponde alle seguenti prioritarie finalità :

 

·      Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con particolare riguardo alla cultura della cittadinanza e della convivenza civile;

·      Verificare la capacità di rispettare le disposizioni che regolano la vita della scuola;

·      Diffondere la consapevolezza negli studenti dell’esercizio dei propri diritti e il rispetto dei doveri;

·      Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6 decimi;

 La valutazione del comportamento (voto di condotta), espressa in decimi ed attribuitacollegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente edetermina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esameconclusivo del ciclo (art. 2, comma 3, del D. L. 1 settembre 2008 n. 137).

La valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gliinterventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

Criteri

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe durante lo scrutinio inbase ai seguenti indicatori di valutazione:

 

       Assiduità e puntualità

·         Regolarità nella frequenza

·         Numero delle assenze

·         Puntualità nell’orario e nella presentazione della giustificazioni

·         Numero dei ritardi e delle uscite anticipate

 

         Comportamento

·         Rispetto delle norme ( Regolamento d’Istituto), persone e strutture

·         Autocontrollo sia nella sede scolastica che al di fuori di essa nel caso di attività e interventi educativi particolari ( viaggi d’istruzione, visite guidate, partecipazione ad eventi culturali e sportivi)

          Partecipazione

·         Partecipazione al dialogo educativo

·         Disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e d i compagni

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe, su proposta del Coordinatore, in sede di scrutinio, sulla base dei seguenti indicatori indicati nelle griglie di seguito allegate:

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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Scuola Secondaria di I grado

Criteri per la definizione del voto di condotta Scuola Secondaria di II grado

La votazione insufficiente, che comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, viene attribuita ai sensi di

·         Articolo 4 del D.M. N°5 16/01/09

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento,presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente.

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. ”

Lampedusa, Island of Peace